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Titolo I

Denominazione. Sede. Scopi. Attività    

Art. 1 Denominazione, natura e sede.  
1.1.1.      La “Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini” è una persona giuridica privata a base associativa, senza scopo di lucro e dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia, dal codice civile e dal presente statuto.
1.1.2.      Essa trae origine dalla Cassa di Risparmio di Rimini, fondata nel 1840 come associazione volontaria di cento privati cittadini, legalmente riconosciuta con rescritto pontificio del 5 agosto 1840 e con regio decreto 27 marzo 1861, dalla quale è stata scorporata l’attività bancaria con atto in data 13 luglio 1992, in attuazione dei disposti della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
1.1.3.      La Fondazione ha la sua sede in Rimini.    

Art. 2 Scopi, attività, settori di intervento e loro ambito territoriale.  
2.1.1.      Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio della Provincia di Rimini la Fondazione persegue fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico mediante le iniziative ritenute più opportune, tendendo anche alla valorizzazione della identità e della tradizione culturale del territorio medesimo.
2.1.2.      La Fondazione svolge i propri interventi esclusivamente nei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (cfr. Appendice).
2.1.3.      La Fondazione svolgerà i propri interventi prevalentemente nel territorio di tradizionale radicamento, e precisamente nella Provincia di Rimini.
2.1.4.      A norma dell’art. 3.2 del D. Lgs. 153/1999, alla Fondazione è precluso l’esercizio di funzioni creditizie e qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura od organizzazioni politiche e sindacali, ad eccezione che a favore delle imprese strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
2.1.5.      Per la realizzazione dei propri fini la Fondazione, nei settori rilevanti di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può esplicare il proprio intervento mediante imprese strumentali, direttamente o per il tramite di partecipazioni anchedi controllo. L’acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali attraverso l’utilizzo del reddito non obbliga la Fondazione a rispettare il vincolo dell’adeguata redditività del patrimonio di cui al successivo art. 5.1
2.1.6.      La somma delle partecipazioni, dei finanziamenti e degli impegni di finanziamento, relativi e conseguenti alle operazioni di cui ai precedenti commi 2.4 ult. parte e 2.5, non può superare il limite del venti per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo l’ultimo bilancio approvato.
2.1.7.      La Fondazione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali e/o per la gestione del suo patrimonio, può, salve le limitazioni di cui ai commi precedenti, compiere ogni operazionefinanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare e quant’altro consentito dalle leggi vigenti, purché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.    

Art. 3 Modalità di svolgimento dell’attività.  
3.1.1.      La Fondazione sceglie con cadenza almeno triennale, nell’ambito dei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, fino ad un massimo di cinque settori rilevanti cui orientare i propri interventi. La scelta dei settori rilevanti viene effettuata, con specifica deliberazione, dal Consiglio Generale nell’ambito della definizione periodica dei programmi di intervento. La delibera con la quale la Fondazione individua i settori rilevanti sarà comunicata all’Autorità di vigilanza. Ferma la destinazione ai settori rilevanti, come sopra definiti, della quota minima di risorse disponibili di cui al successivo art. 8.2, le eventuali risorse ancora disponibili possono essere indirizzate verso uno o più degli altri settori ammessi prescelti con delibera del Consiglio Generale all’atto della periodica predisposizione del documento di programmazione annuale.
3.1.2.      Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 153/1999, un regolamento determinerà in via generale le modalità ed i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da intraprendere o da finanziare.
3.1.3.      Al fine di assicurare il rispetto del principio di economicità della gestione il regolamento, inoltre, stabilirà i criteri ed i limiti per l’assunzione degli impegni finanziari, in particolare pluriennali, relativi ai deliberandi interventi nonché dei debiti eventualmente da contrarre per finanziarli, onde mantenere un corretto equilibrio fra rendite e spese.

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