Patrimonio. Bilancio. Destinazione delle rendite.
Art. 4 Patrimonio. Fondo di dotazione e riserve.
4.1 Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Esso è costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari a qualsiasi titolo ad essa spettanti ed è rappresentato, al netto delle passività, dal fondo di dotazione e dai fondi di riserva comunque denominati esistenti alla data di approvazione dello statuto avvenuta il 17 novembre 2000, e si incrementa per effetto di:
- accantonamenti alla riserva obbligatoria;
- accantonamenti a riserve facoltative, finalizzati alla salvaguardia della integrità del patrimonio, e/o alla stabilizzazione delle erogazioni. La relativa deliberazione sarà inviata, per la valutazione, all’Autorità di vigilanza;
- eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti da realizzo o da valutazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti di cui all’art. 9, del D. Lgs. n. 153/1999;
- eventuali atti di liberalità e/o disposizioni testamentarie, esplicitamente devolute a tale destinazione dal testatore o dal donante. 4.2 Le variazioni del fondo di dotazione non comportano modificazione dello Statuto.
Art. 5 Modalità di gestione del patrimonio. Imprese strumentali.
5.1 Il patrimonio è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio ed è investito in attività che siano coerenti con la natura della Fondazione quale ente senza fine di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Fermo restando il rispetto di un’adeguata redditività, la Fondazione ne assicura il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
5.2 In ogni caso l’amministrazione del patrimonio sarà separata dall’attività istituzionale di erogazione. Nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la relativa gestione, contabilità e rendicontazione saranno separatamente tenute, per ciascuna impresa.
5.3 La gestione del patrimonio può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari finanziari abilitati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed in tal caso la loro scelta deve avvenire secondo criteri rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione, come previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 153/1999, e secondo le modalità fissate da specifico regolamento.
Art. 6 Bilancio e scritture contabili.
6.1 L’esercizio inizia il 1° gennaio e scade il 31 dicembre dello stesso anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (ovvero, entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedano), il Consiglio Generale, previo parere dell’Assemblea dei Soci, delibera l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve comunque le disposizioni contenute nel regolamento dell’Autorità di Vigilanza in attuazione dell’art. 9, del D. Lgs. 153/1999. Il bilancio deve essere trasmesso all’Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall’approvazione.
6.2 Il bilancio annuale deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio dei Revisori, unitamente alla relazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’approvazione.
6.3 Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra in un’apposita sezione gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. Nel bilancio verrà fornita separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività. La Fondazione assicura la più adeguata pubblicità al bilancio e alla relazione di gestione, fatta salva l’osservanza delle forme stabilite nel regolamento dell’Autorità di Vigilanza.
6.4 La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti, il libro dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci. Detti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Direttore. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l’espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.
Art. 7 Documenti previsionali.
7.1 Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio Generale delibera l’approvazione del documento programmatico previsionale per l’esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dell’Assemblea dei Soci. Nel documento dovranno essere indicati gli impieghi del patrimonio che si prevedono di effettuare ai sensi del secondo periodo del precedente art. 5.1. Il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio dei Revisori, unitamente alla relazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’approvazione ed all’Autorità di vigilanza entro quindici giorni dalla sua approvazione.
Art. 8 Finanziamento delle attività e destinazione del reddito.
8.1 La Fondazione garantisce il perseguimento degli scopi istituzionali con:
- i redditi derivanti dall’amministrazione del patrimonio;
- gli avanzi di gestione, gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non destinate a incremento del patrimonio;
- i redditi derivanti dall’eventuale esercizio delle imprese di cui all’art. 2.5;
- ogni altra entrata non destinata all’incremento del patrimonio.
8.2 La Fondazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, indirizza la propria attività in via esclusiva nei settori ammessi ed opera in via prevalente nei settori rilevanti di cui all’art. 3.1 del presente statuto, ripartendo tra gli stessi, singolarmente e nel loro insieme nonché in misura equilibrata e secondo un criterio di orientamento preferenziale verso quei settori che risultano di maggiore rilevanza sociale, il reddito che residua dopo le destinazioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, dell’art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 153/1999. La restante parte di reddito non destinata alle finalità previste dall’art. 8, comma 1, lett. e), e-bis) ed f), del già citato decreto legislativo n. 153/1999 potrà essere diretta ad uno o più dei settori ammessi di cui all’art. 2.2 del presente statuto.
8.3 La Fondazione assicura il rispetto della disposizione di cui all’art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266. 8.4 La Fondazione non potrà distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai Soci, agli amministratori, ai revisori ed ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall’art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 153/ 1999.
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