Assemblea
Art. 10 Natura, composizione e competenze dell’Assemblea.
10.1 L’Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, quale depositaria delle origini e della storia della Fondazione stessa, è espressione e garanzia della continuità ideale con le funzioni e gli scopi di carattere sociale che furono propri, fin dal 1840, della Cassa di Risparmio di Rimini.
10.2 Soci ordinari della Fondazione possono essere persone fisiche di specchiata probità che, condividendo le finalità della Fondazione e intendendo sostenerne l’attività, vi aderiscano e siano ammesse ai sensi del presente Statuto.
10.3 Il numero dei Soci ordinari è fissato nel massimo di 100.
10.4 In conformità a quanto previsto alla lettera d) del comma 1 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 153/99, l’Assemblea dei Soci ha competenza esclusiva:
- sull’ammissione e sulla decadenza dei propri Soci;
- sulla designazione della metà dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione;
- sulla nomina del Presidente dell’Assemblea, nel caso in cui il Presidente della Fondazione non sia Socio ordinario;
- sulla formulazione alla Fondazione di pareri obbligatori e non vincolanti, da rendersi entro venti giorni dalla data di richiesta dell’organo competente, in materia di:
- modifiche dello Statuto della Fondazione,
- fusioni e trasformazioni della Fondazione,
- liquidazione volontaria della Fondazione, ai sensi dell’art. 24.1 del presente Statuto,
- bilancio consuntivo annuale e relazione sulla gestione della Fondazione,
- documenti programmatici annuali e poliennali della Fondazione,
- dismissione da parte della Fondazione della partecipazione di controllo della società bancaria conferitaria,
- sulla formulazione di proposte indirizzate al Consiglio Generale.
10.5 Con apposito regolamento, l’Assemblea definisce i criteri per la sua composizione, le modalità, generali e particolari, del suo funzionamento nonché la disciplina della qualità di Socio.
torna all'elenco titoli |