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Titolo VI

Scioglimento

Art. 24 Durata. Scioglimento. Devoluzione del patrimonio.
24.1     La Fondazione ha durata illimitata.
Essa tuttavia, oltre ad essere coattivamente liquidata nei casi previsti dalla legge, può essere liquidata volontariamente per effetto di deliberazione presa all’unanimità dei voti dal Consiglio Generale su parere dell’Assemblea dei Soci, con l’approvazione dell’Autorità di Vigilanza.
24.2     In caso di liquidazione, il patrimonio residuo risultante dopo soddisfatte le obbligazioni è devoluto ad altre fondazioni del territorio, se esistenti, assicurando ove possibile la continuità degli interventi nell’ambito locale e nei settori interessati dalla Fondazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 153/1999.

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