Norme transitorie
Art. 25 Norme transitorie
25.1 I mandati svolti nel Consiglio Generale e nel Consiglio di Amministrazione in carica alla data del 1° luglio 2004 non vengono computati ai fini del limite di mandato di cui all’art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/1999 ed ai fini di quanto previsto in merito dallo Statuto.
25.2 La Fondazione assicura la pubblicità del presente Statuto mediante il deposito dello stesso presso l’Ufficio competente a tenere il registro delle Persone Giuridiche, nonché con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo
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